31 MARZO 2023
Le Linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti riconoscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli Enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono, di regola, studiati osservando il loro trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).
Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Calabria, nella delib. n. 22/2023, depositata lo scorso 10 marzo, la cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. Essa è composta da fondi liberi e fondi vincolati: i primi consistono nella vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa; i secondi sono alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) ovvero possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).
I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, del TUEL).
Gli EE.LL. possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall’art. 222 TUEL e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma.
Il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti e l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria devono essere limitati ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (Corte Costituzionale, sent. n. 188/2014); l’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.