30 GENNAIO 2023
In presenza di un piano di rientro, formalmente approvato dall’ente nel triennio del bilancio di previsione, un eventuale maggior disavanzo emerso nel triennio di riferimento, non permette all’ente locale di poter approvane un nuovo piano di rientro a valere sul nuovo bilancio di previsione, ma esclusivamente nei limiti del piano di rientro originario. Infatti, secondo la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.8/2023), in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso dovrà essere recuperato all’interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato.