23 GENNAIO 2023
Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) vi è anche quella riguardante l’imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, che potranno aumentare le tariffe fino a un massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).
Occorre ricordare che negli ultimi tre anni il legislatore ha inciso profondamente sull’applicazione del tributo. In particolare, i gestori delle strutture ricettive sono passati da un ruolo ausiliario, limitato allo svolgimento di compiti meramente strumentali all’esazione del tributo, ad un ruolo attivo di responsabili del versamento dell’imposta (d.l. 34/2020) anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. 34/2020, come recentemente disposto da una norma di interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva) introdotta dalla legge n. 215/2021, di conversione del d.l. 146/2021.
Resta comunque il dubbio sulla permanenza o meno della qualifica di agente contabile per le strutture ricettive, questione sulla quale dobbiamo registrare un contrasto tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti e che andrebbe risolta quanto prima possibile al fine di eliminare i dubbi sugli adempimenti a carico di gestori e comuni.