18 GENNAIO 2023
Come è noto, l’art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) considera il rapporto fra l’ammontare della massa passiva e gli impegni al titolo I della spesa dell’ultimo rendiconto approvato quale elemento rilevante ai fini del calcolo della durata massima del piano di riequilibrio (compresa fra 4 e 20 anni).
Intervenendo sulla corretta individuazione delle componenti della massa passiva, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 133/2022/PSRP, depositata lo scorso 16 dicembre, ha ribadito che è necessario “scongiurare l’inclusione, ai soli fini della determinazione della durata del piano ex art. 243-bis, comma 5-bis Tuel, di quote di disavanzo già soggette ad una disciplina eccezionale di rientro agevolato al fine di dilatare i tempi del risanamento finanziario, compromettendo l’effettività dei principi di responsabilità di mandato ed equilibrio dinamico del bilancio” (in tal senso, cfr. anche Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 108/2021/PSRP).