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Mancata delibera del bilancio di previsione: le novità del Decreto Aiuti bis in sede di conversione

4 NOVEMBRE 2022

L’art. 16, comma 9-bis, del Decreto Aiuti-bis (d.l. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022) ha previsto un’integrazione all’art. 151 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), norma fondamentale per la gestione della programmazione finanziaria degli Enti locali.

Il nuovo comma 8-bis del citato art. 151 dispone che “Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le ‘Previsioni definitive di competenza’ gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell’esercizio ai  sensi  dell’articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall’articolo 141 per gli enti  locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”.

Preso atto delle difficoltà che spesso gli enti incontrano nel rispettare il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Legislatore sembra aver indicato una soluzione per facilitarne l’adempimento.