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Il d.l. 104/2020 salva l’illegittimità costituzionale dell’undicesimo correttivo dei principi contabili

13 OTTOBRE 2021

La questione nasce dalle disposizioni legislative sull’utilizzazione del fondo di rotazione, degli enti in riequilibrio, nonché dal conseguente aggiornamento dell’undicesimo decreto correttivo ai principi contabili approvato il 1° agosto 2019. Secondo il magistrato istruttore vi sarebbe nel caso di specie violazione ai principi costituzionali, da estendere anche ai DM attuativi modificativi dei principi contabili (nel caso di specie il DM 1 agosto 2019), mentre per la Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.108/2021) la questione sarebbe stata risulta dalle recenti disposizioni del d.l. 104/2020.
Le disposizioni legislative

Il d.l. 133/2014 all’art.43 ha previsto che «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000».