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Il successivo adeguamento dell’ente prima del controllo lo salva dal grave errore contabile

15 SETTEMBRE 2021

I giudici contabili non hanno considerato errore grave l’accertamento per cassa delle entrate da evasione tributaria, a seguito dell’adeguamento da parte dell’ente nell’anno successivo, ossia prima della verifica dei conti. In merito alla presunta sottostima del fondo rischi e contenziosi, l’ente ha giustificato punto per punto i contenziosi in essere e giustificato il mancato accantonamento al fondo rischi. Sono questi i risultati della verifica contenuti nella deliberazione n.165/2021 della Corte dei conti del Veneto.