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Pubblicata dal MEF la nuova certificazione sul “fondone”

15 APRILE 2021

E’ stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il nuovo decreto interministeriale n. 59033 sostituisce integralmente il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

Al fine di agevolare la lettura è pubblicato il formato word del richiamato decreto con evidenziate in giallo le parti del dispositivo e dell’Allegato 1 oggetto di modifica.

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del  decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 59033.

Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del citato decreto n. 59033.

In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020,  gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it con le modalità definiti con il richiamato decreto interministeriale n. 59033 del 1 aprile 2021:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”) e l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);

    l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

I prospetti di cui sopra saranno messi in linea ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a decorrere dal 7 aprile 2021.

Si comunica che i dati richiesti non devono essere inseriti con segno negativo, devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori con decimali. Si precisa, altresì, che per le finalità di cui al presente decreto, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’a rticolo 39, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la richiamata certificazione entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  1. a) rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
  2. b) cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.

Sono, inoltre, disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio 2020 apposite FAQ consultabili.