16 LUGLIO 2020
L’art. 141, comma 2, del Tuel ha previsto che “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio“. La questione giuridica riguarda se il termine dei 20 giorni abbia natura perentoria o ordinatoria. Per il TAR e, successivamente per il Consiglio di Stato (sentenza n.4288/2020), il termine imposto dal legislatore ha natura sollecitatoria e, solo l’inerzia del Comune rende il citato termine immediatamente applicabile.