12 GIUGNO 2020
a Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 10 del 29 maggio 2020 risponde alla domanda della Sezione remittente (Corte dei conti Regione Siciliana, deliberazione n.8/2020) “se l’istituto dello scavalco condiviso, in quanto comporta oneri finanziari anche a carico dell’ente utilizzatore, vada ricompreso o meno tra le fattispecie di utilizzo del personale da assoggettare alla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160”.
Principio di diritto
Dopo aver ricostruito la giurisprudenza in materia la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge24 giugno 2016,n.113, convertito dalla legge 7 agosto2016 n.160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso”disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».