27 MAGGIO 2020
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018 mette fine al proseguimento delle procedure esecutive già avviate relative ai carichi indicati nella dichiarazione stessa, compresi i pignoramenti presso terzi. Le procedure sono inoltre considerate estinte dal pagamento della prima rata relativa alla definizione A precisarlo la risposta n. 128 del 12 maggio 2020 dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso descritto nell’interpello, con due distinti procedimenti di pignoramento presso terzi, l’agente della riscossione ha aperto la procedura per il pignoramento del credito vantato dall’istante nei confronti di un altro soggetto (terzo pignorato) per la compravendita di un’azienda.
In relazione al primo procedimento, l’istante, come risulta da dichiarazione del terzo pignorato, deve ancora riscuotere parte delle rate relative alla cessione d’azienda e il giudice, con ordinanza, ha assegnato a favore del creditore procedente (agente della riscossione) il pagamento delle quote residue secondo le scadenze contrattualmente previste.
Analoga decisione del giudice nell’ambito del secondo procedimento, con assegnazione al creditore procedente dell’importo pignorato e nel rispetto delle tempistiche comunicate nella dichiarazione già resa dal debitore nel primo procedimento.
L’istante ha aderito alla rottamazione-ter, disciplinata dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018, per sanare la situazione debitoria che ha dato origine alle due procedure esecutive.
A seguito della comunicazione ricevuta dall’agente della riscossione sulla quantificazione della somma complessivamente dovuta in riferimento alla definizione agevolata e all’importo fissato per le singole rate, il contribuente ha provveduto a eseguire, nei termini, i primi due versamenti, in scadenza rispettivamente il 25 luglio e il 29 novembre 2019.
Descritta la situazione, il contribuente chiede se al caso è applicabile l’ipotesi del comma 13, lettera b), del menzionato articolo 3, che recita: “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
In pratica, vuole sapere se, a partire dal versamento della prima rata relativa alla rottamazione-ter, possano considerarsi estinte le procedure di pignoramento presso terzi a suo carico e, di conseguenza, svincolate le somme residue dovute dal terzo pignorato, che rimarrebbero, a questo punto, nella disponibilità dell’istante.
La norma, osserva il contribuente, preclude l’estinzione delle procedure esecutive soltanto quando, nel caso di espropriazione mobiliare e immobiliare, sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato, ovvero nell’ipotesi in cui il bene pignorato sia stato già assegnato per incanto. Tale condizione, ritiene l’istante, non è rinvenibile nel suo caso, di conseguenza, per il contribuente il pagamento della prima rata versata estingue le procedure esecutive presso terzi e rende quindi inefficace il pignoramento nei confronti del terzo pignorato.
L’Agenzia delle entrate ripercorre i punti essenziali, ai fini dell’interpello, della disciplina riguardante la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevista dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018.
Per aderire alla rottamazione-ter i contribuenti, stabilisce il comma 5 della norma, dovevano presentare apposita dichiarazione all’agente della riscossione. Il successivo comma 10 prevede che, presentata tale dichiarazione, per i carichi in essa definiti, non devono essere portate avanti le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. A seguire, il comma 13, richiamato anche dal contribuente, prevede che “limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, in risposta a un quesito posto nell’ambito di “Telefisco 2019” ha precisato che una volta presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, per i debiti interessati, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e devono essere sospese quelle già in corso, salvo che non si sia tenuto il primo incanto andato a buon fine. Pertanto, chiarisce la Riscossione, non possono proseguire neanche le procedure di pignoramento verso terzi.
In pratica, osserva l’Agenzia delle entrate nel documento di prassi, la norma blocca tutti i pignoramenti, compresi quelli verso terzi come avviene nell’interpello esaminato.
In conclusione, precisa la risposta n. 128/2020, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, le procedure esecutive presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e si sono estinte con il pagamento della prima rata relativa alla definizione, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.