24 GENNAIO 2020
Gli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale hanno tempo fino al 31 gennaio 2020 per chiedere al ministero dell’Interno l’incremento dell’anticipazione di cassa già ricevuta. La misura, contenuta all’articolo 38 del decreto Milleproroghe interessa gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 1, comma 714, della legge 208/2015, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale. La disposizione censurata stabiliva la possibilità per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, di rimodulare o riformulare detto piano, entro il 31 maggio 2017, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. A tali enti era data la possibilità di scorporare la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui, limitatamente a quelli antecedenti al 1° gennaio 2015, ripianando la quota secondo le modalità previste dal decreto Mef 2 aprile 2015. Con questa norma veniva inoltre consentita la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate in base agli articoli 243-ter e 243-quinquies del Tuel, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno successivo a quello di erogazione. Con la sentenza n. 18/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all’indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio. Secondo i magistrati, la procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Nelle more dunque della definizione di un nuovo assetto ordinamentale del dissesto e delle procedure di riequilibrio, viene ora prevista la possibilità per gli enti interessati dal provvedimento censurato di aumentare l’importo della anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all’articolo 243-ter del Tuel. L’anticipazione è assegnata mediante decreto del ministero dell’Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019. La restituzione è prevista in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale (comma 2 dell’articolo 243-ter del Tuel).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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