
Accesso agli atti di gara e consiglieri comunali: i limiti e le prerogative
I chiarimenti del Ministero dell’Interno attraverso il parere del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 25 giugno 2025
30 GIUGNO 2025
Con un parere del 25 giugno 2025, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno è intervenuto su un tema cruciale per l’attività dei consiglieri comunali: l’accesso agli atti amministrativi, in particolare ai documenti relativi a gare già concluse prima del loro insediamento. Il Dipartimento ha ribadito che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), i consiglieri hanno diritto a ottenere “tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’amministrazione”, purché tali dati siano utili allo svolgimento del mandato.
Il diritto di accesso riconosciuto dall’art. 43 TUEL si distingue da quello previsto dalla legge n. 241/1990 per i cittadini, poiché assume una portata più ampia, volta a garantire il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4792/2021 e n. 8667/2022, ha chiarito che l’accesso dei consiglieri comunali si fonda sulla loro funzione di indirizzo e controllo e può estendersi anche a documenti riservati, come quelli relativi alle gare d’appalto, nel rispetto del segreto d’ufficio. Anche il TAR Abruzzo, già nel 2007, aveva riconosciuto la legittimità dell’accesso a documenti di gara pregressi, a condizione che la richiesta fosse funzionale all’attività consiliare.
Con l’adozione del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), l’art. 35 prevede che gli atti di gara non siano accessibili “fino alla conclusione delle fasi procedimentali”. Tuttavia, il parere del Ministero chiarisce che questa limitazione non si applica ai consiglieri comunali che chiedano documentazione relativa a gare ormai concluse. In tali casi, l’accesso è considerato legittimo se risponde a criteri di proporzionalità e coerenza con le funzioni istituzionali. Viene così confermato che anche i consiglieri entrati in carica successivamente alla chiusura della procedura di gara possono richiedere e ottenere copia degli atti, nel rispetto del segreto d’ufficio e dei limiti connessi al loro ruolo.