
Nomina di ulteriori assessori nei Comuni: il tetto massimo per gli Enti sotto i 10mila abitanti
Focus sul parere del Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali), 23 giugno 2025
25 GIUGNO 2025
Attraverso parere del 23 giugno 2025, il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali) ha fornito chiarimenti in merito alla composizione numerica delle giunte comunali, rispondendo al quesito posto dal sindaco di un Comune con poco più di 3mila abitanti. L’amministrazione locale aveva manifestato l’intenzione di nominare un quinto assessore, andando oltre la soglia attualmente prevista per i Comuni di tale fascia demografica. Il Dipartimento ha colto l’occasione per ribadire il quadro normativo di riferimento, precisando che la competenza in materia di composizione degli organi di governo comunale rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.
La disposizione che regola il numero massimo degli assessori è contenuta nell’art. 1, comma 135, della legge 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”), che ha modificato l’art. 16, comma 17, del decreto legge 138/2011, convertito in legge 148/2011. Secondo tale normativa, nei Comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 10mila abitanti, il numero massimo di assessori è fissato in quattro. La norma ha una valenza vincolante e non lascia margini di deroga discrezionale da parte degli Enti locali.
Alla luce di tale assetto, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali ha chiarito che il Comune interessato non può procedere alla nomina di un quinto assessore, poiché ciò violerebbe un limite stabilito dalla legge statale. Il parere ministeriale si inserisce in un contesto più ampio volto ad assicurare uniformità e legalità nella composizione degli organi esecutivi comunali, tutelando l’equilibrio istituzionale e la razionalizzazione della spesa pubblica. La nota conferma l’orientamento consolidato e funge da monito per tutte le amministrazioni comunali che, pur animate da esigenze operative, devono attenersi ai limiti normativi vigenti.