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La funzione dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco: un caso concreto

Focus sulla sentenza del TAR Lombardia-Brescia (Sez. I), 12 maggio 2025, n. 408

30 MAGGIO 2025

La sentenza del TAR Lombardia-Brescia (Sez. I), 12 maggio 2025, n. 408 conferma ed evidenzia l’ampiezza e l’autonomia del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente in materia ambientale e sanitaria. Il caso concerto analizzato dai giudici amministrativi ha origine da un’ordinanza del sindaco che imponeva ad Anas l’immediata rimozione di rifiuti pericolosi (amianto) rinvenuti lungo una strada. Anas contestava il provvedimento ritenendo illegittima la mancata verifica della sua responsabilità nell’abbandono.

Secondo i giudici, mentre l’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 richiede l’accertamento della colpa o dolo dell’interessato, quella contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 prescinde da ogni responsabilità soggettiva. È sufficiente la disponibilità materiale dell’area e l’urgenza di intervenire per tutelare la salute pubblica. Questo significa che il soggetto destinatario può essere legittimamente obbligato ad agire anche se non ha causato l’inquinamento. Eventuali controversie sui costi sostenuti potranno semmai essere affrontate in un secondo momento, con azioni di rivalsa.