
Cambio del cognome dopo l’acquisto della cittadinanza italiana
Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III), 27 maggio 2025, n. 4578
9 GIUGNO 2025
Con la sentenza n. 4578 del 27 maggio 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sul procedimento di modifica del cognome disciplinato dall’art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Il caso riguardava una cittadina di origine romena che, in seguito al matrimonio, aveva assunto il cognome del marito, secondo la legge del proprio Paese. La stessa però al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione si era vista attribuire il cognome da nubile. Conseguentemente ha presentato istanza alla Prefettura per ottenere il cognome maritale, motivando tale richiesta sulla necessità di mantenere la propria identità consolidata nel tempo in omaggio a profonde e radicate convinzioni culturali, oltre che di uniformare le generalità in Italia con quelle in Romania, dove, per legge, la ricorrente mantiene il cognome del coniuge.
La Prefettura competente aveva respinto l’istanza, ritenendo che il cambiamento del cognome riveste carattere eccezionale e, pertanto, la relativa richiesta poteva essere ammessa solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative giustificazioni e che, nella fattispecie, la neo-cittadina avrebbe dovuto utilizzare il rimedio del ricorso giurisdizionale avverso il decreto di concessione della cittadinanza.
Il TAR per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso dell’interessato, evidenziando la natura ampiamente discrezionale del potere competente al Prefetto sulla materia.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello e ha annullato il provvedimento del Prefetto, riaffermando che l’acquisto della cittadinanza italiana non determina una automatica preclusione alla successiva modifica del cognome, soprattutto nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di tutela dell’identità personale e familiare. Peraltro, la facoltà di esercitare la corretta attribuzione del cognome nel rispetto dell’identità personale acquisita nel Paese di origine è stata riconosciuta dal Ministero in sede applicativa con l’articolata circolare n. 14424 del 23 dicembre 2013 – emanata anche a seguito di parere del Consiglio di Stato in sede consultiva – cui sono seguite le indicazioni operative della più recente circolare n. 462 del 18 gennaio 2019.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata che interpreta l’art. 89 del d.P.R. 396/2000 alla luce dei principi costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.), della giurisprudenza della Corte EDU (art. 8 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 7), valorizzando l’interesse individuale alla continuità identitaria anche dopo l’ottenimento della cittadinanza italiana. Di particolare rilievo per gli operatori dei servizi demografici è il richiamo al principio di valutazione caso per caso delle richieste di mutamento del cognome, anche se connesse all’acquisto della cittadinanza.