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Scheda elettorale – Segni non necessari all’espressione della preferenza – Valutazione oggettiva – Costituisce indice di riconoscibilità – Nullità del voto – Va dichiarata

15 GENNAIO 2019

La collocazione di segni diversi da quelli necessari ad esprimere ordinariamente le sue preferenze, costituisce comunque un segno di riconoscimento che denota una precisa volontà dell’elettore di ricondurre la propria manifestazione di voto, alla sua persona ovvero al suo gruppo di appartenenza (Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2013 n. 3570; sez. III, 1° marzo 2018 n. 1285). E ciò in quanto il procedimento elettorale, improntato all’esigenza di autenticità e celerità, necessità di meccanismi e presunzioni che ne agevolino lo svolgimento; dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento, un’indagine sui profili soggettivi dell’elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto (Consiglio di Stato, sez. III, 20 luglio 2017 n. 3579).