L'art. 62, comma 3 del d.lgs. n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), ha previsto l'attribuzione da parte dell'ANPR l'attribuzione di un codice identificativo univoco ed anonimo (ID ANPR) a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle PA e dei gestori di servizi pubblici.
In applicazione della suddetta norma, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto 3 marzo 2023 al quale fa seguito la Circolare del Ministero dell’interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 4 maggio 2023, n. 65 ad oggetto "Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, del 3 marzo 2023, adottato ai sensi dell'art.62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante "Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici", il Ministero dell'Interno fornisce i chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione del codice ID ANPR ed invita i Comuni ad adeguare gli applicativi gestionali comunali alle specifiche tecniche disponibili nell'Area tecnica del portale ANPR.