16 GENNAIO 2019
Va confermata l’assoluta equivalenza tra notificazione cartacea e comunicazione via posta elettronica certificata (PEC). Infatti, per quanto riguarda la conoscibilità degli atti comunicati via PEC, deve ricordarsi che l’art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta. Inoltre, per quanto riguarda il versante processuale, ma con considerazioni estensibili per ogni comunicazione via PEC, l’inoltro ad una PEC assicura “l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 33).