IMU, annullato l’avviso di accertamento senza contraddittorio: i valori comunali non bastano
La Cgt di Chieti ribadisce che i valori deliberati dal Comune per le aree edificabili non hanno efficacia certificatoria: senza confronto con il contribuente, l’accertamento è nullo
5 NOVEMBRE 2025
Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di Chieti (n. 387/1/2025) ha riaffermato un principio di grande rilievo per i Comuni e per i contribuenti: gli avvisi di accertamento IMU emessi senza contraddittorio preventivo sono annullabili, anche quando basati sui valori di riferimento deliberati dall’ente. La pronuncia rafforza l’obbligo di garantire il diritto al confronto, sottolineando che la delibera comunale non può sostituire l’analisi concreta del valore dei terreni.
Il caso e la posizione dei giudici
Il Comune aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento Imu relativo al valore delle aree edificabili, giustificando l’assenza del contraddittorio con la natura “automatizzata” dell’atto, fondato sui valori deliberati dal Consiglio comunale.
La Cgt di Chieti, richiamando l’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e il DM 24 aprile 2024, ha chiarito che un accertamento può dirsi automatizzato solo se basato esclusivamente sull’incrocio di dati oggettivi, e non quando implica una valutazione economica discrezionale, come nel caso del valore di un’area edificabile.
I giudici hanno inoltre ribadito che le delibere comunali sui valori hanno carattere orientativo e non vincolante, costituendo meri parametri di riferimento privi di efficacia certificatoria. Ogni terreno richiede, infatti, una valutazione specifica delle sue caratteristiche e potenzialità edificatorie.
Implicazioni operative per i Comuni
La decisione di Chieti assume una portata rilevante per tutti gli enti locali. Viene confermato che il contraddittorio preventivo è una garanzia obbligatoria, anche in assenza di un regolamento comunale che lo disciplini espressamente. In mancanza di norme locali, si applicano direttamente i principi statali e le indicazioni del giudice tributario.
Per evitare contenziosi e annullamenti, gli uffici tributi dovranno quindi assicurare un confronto effettivo con il contribuente, motivando in modo puntuale il valore attribuito alle aree.
La sentenza, infine, valorizza un principio di trasparenza e correttezza procedimentale: l’accertamento tributario, anche in ambito IMU, non può essere una mera applicazione automatica di delibere, ma deve fondarsi su un’istruttoria individuale e partecipata.