
Alloggi sociali: esenzione dall’IMU solo con dimora e residenza dell’assegnatario
30 GIUGNO 2025
Con la pregevole sentenza n. 344 del 24/06/2025, la CGT di primo grado di Bergamo, Sezione 1, ha stabilito che rientrano nella definizione di “alloggio sociale” e hanno diritto all’esenzione dall’IMU esclusivamente gli immobili concretamente adibiti ad abitazione principale con dimora e residenza dell’assegnatario.
La sentenza è pienamente conforme ai principi espressi sul punto dalla Cassazione.
Per il Giudice di legittimità, ai fini dell’esonero dal tributo “… l’esenzione può essere vantata dall’ente di edilizia residenziale pubblica, quale soggetto passivo dell’IMU, a condizione che l’assegnatario adibisca effettivamente l’alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale…” (tra le tante, Cass.ord.6854 del 14/03/2025, Cass.ord.5429 del 01/03/2025, Cass.ord.4120 del 17/02/2025, Cass.ord.30455 del 26/11/2024).