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Clausola penale, IVA e imposta di registro: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

17 GIUGNO 2025

La clausola penale è disciplinata dagli artt. 1382 e ss. del codice civile; nel dettaglio, l’art. 1382 stabilisce che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.

In base alla predetta disposizione normativa, la clausola penale ha la finalità di predeterminare il valore del risarcimento del danno in caso di ritardo o di inadempimento della prestazione dedotta nel contratto, esonerando il creditore dall’onere di provarne l’entità.