17 GIUGNO 2025
La clausola penale è disciplinata dagli artt. 1382 e ss. del codice civile; nel dettaglio, l’art. 1382 stabilisce che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.