L’attività di accertamento dei tributi locali è soggetta solo alla decadenza e non anche alla prescrizione
11 NOVEMBRE 2024
Per l’attività di accertamento dei tributi locali, il Legislatore ha previsto un termine di decadenza (art.1 co.161 L. n.296/2006), consequenzialmente è solo questo l’istituto che trova applicazione (Cfr. Cass. n. 23964/2024), mentre la prescrizione trova applicazione solo per le fasi del rapporto d’imposta successive alla definitività dell’avviso di accertamento, sicché, come ribadito dalla Corte di Cassazione (da ultimo con l’ord. n. 16893/2024) “… la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione…”.
La prescrizione, pertanto, nell’ambito dei tributi locali, trova applicazione solo per la fase di riscossione coattiva, con la specificazione che la stessa sarà quella breve quinquennale (art.2948, co.4 c.c.) per le definitività amministrative (omessa impugnazione, sentenza di mero rito), stante la riconosciuta natura periodica dei tributi locali, mentre troverà applicazione quella decennale (art. 2946 c.c.) in caso di pretesa derivante da una sentenza irrevocabile di merito, ovvero a seguito di sentenza che ha statuito sulla pretesa tributaria in contestazione. Sul punto, la Corte di Cassazione con la recente ord. n.24997/2024 ha precisato che “….. in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti (cfr. Cass. V, n. 4574/2015, conforme n. 27265/2016; n. 7444/2022…”.