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Imposta sulle piattaforme marine: i codici per pagare le quote comunali

17 GIUGNO 2022

Sono “3971”, “3972” e “3973” i codici tributo che le imprese proprietarie delle piattaforme marine dovranno utilizzare per versare ai Comuni, nelle cui acque territoriali sono installati tali manufatti, la quota a essi spettante della nuova imposta immobiliare (Impi) introdotta in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale dal collegato fiscale al Bilancio 2020 (articolo 38, Dl n. 124/2019 – vedi articolo “Collegato fiscale – 8: arriva l’Impi, l’imposta per le piattaforme marine”).

Come previsto dal decreto interministeriale firmato lo scorso 28 aprile dai ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, della Difesa e della Transizione ecologica, che ha tra l’altro individuato i Comuni destinatari, i tre identificativi – il primo per l’imposta, il secondo e il terzo, rispettivamente per gli eventuali interessi e sanzioni da accertamento – arrivano con una risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la n. 27 del 10 giugno 2022.

In relazione all’Impi, ricordiamo che va calcolata applicando un’aliquota pari al 10,6 per mille al valore contabile delle piattaforme, determinato sulla base delle regole dettate per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (articolo 5, comma 3, Dlgs n. 504/1992).

Una volta determinato, il tributo deve essere versato in due tranche, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, e suddiviso tra lo Stato e gli individuati Comuni. Al primo è riservata la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille, ai secondi al 3 per mille.

Sull’Impi, poi, sono arrivati importanti chiarimenti con la risoluzione Df n. 8/2020 (vedi articolo “Primi chiarimenti Mef sull’Impi: individuazione e determinazione”).

Detto questo, per consentire il versamento dell’Impi tramite modello F24, in favore dei Comuni ai quali spetta detta parte di gettito, e le maggiori somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni, sono istituiti i codici tributo:

“3971” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”
“3972” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
“3973” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
La risoluzione precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.