24 GIUGNO 2019
Importante pronuncia della CTR, sulla validità di un avviso di accertamento digitale notificato in copia cartacea senza attestazione di conformità: in assenza di una disposizione normativa che ne preveda espressamente la nullità, non è affetta da vizi la copia cartacea dell’atto impositivo che non riporti l’attestazione di conformità all’originale digitale, soprattutto laddove il contribuente non abbia dimostrato l’eventuale difformità e sia stato comunque in grado di contestare nel merito la pretesa erariale.
L’organo giudicante ha accolto l’appello dell’agenzia delle Entrate che contestava la mancanza di una specifica sanzione di nullità in tal senso. I giudici hanno precisato che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta (articolo 23, comma 2, Dlgs 82/2005). Pertanto, laddove non sia contestata e poi riconosciuta la difformità tra la copia cartacea e l’originale informatico, non è possibile far discendere la sua invalidità solo per la mera assenza di attestazione di conformità sottoscritta da un pubblico ufficiale.