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STRALCIO DEI CREDITI FINO A 1.000 EURO E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI IN RISCOSSIONE COATTIVA NON AFFIDATA AD AGENZIA ENTRATE

Pratica

  • 7 GIUGNO 2023

    l’art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, come convertito con modificazioni con Legge n. 56/2023, ha esteso ai Comuni le seguenti sanatorie, quando la riscossione coattiva è effettuata direttamente dall’ente o è affidata agli agenti della riscossione, come individuati dall’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997: - stralcio dei crediti fino a 1.000 euro, per i quali è stata avviata la riscossione coattiva nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015; - definizione agevolata (cd “rottamazione”) dei crediti in riscossione coattiva nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La pratica proposta consente all’ufficio competente di approvare gli atti necessari entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma di riferimento. In merito al termine entro il quale il Comune è tenuto ad approvare gli atti necessari, preme segnalare che esistono in dottrina posizioni differenti. Stante l’incertezza segnalata, pertanto, si consiglia di assumere gli atti entro il 28 luglio. La pratica, oltre a contenere una relazione per illustrare le procedure da approvare, assai efficace per il responsabile del servizio, è corredata dai modelli da pubblicare sul sito istituzionale, utili per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti, nonché da quelli da utilizzare per fornire risposta a coloro che intendono avvalersi delle predette agevolazioni.

L'ESPERTO RISPONDE

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