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Il potere valutativo dell’ANAC in sede di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici

26 APRILE 2024

ANAC – Art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50/2016 – Casellario informatico dei contratti pubblici –Art. 80 d.lgs. 50/2016 – Risoluzione contratto di appalto – Istruttoria della stazione appaltante – Valutazioni della stazione appaltante – Verifica da parte dell’ANAC – Impossibilità 

 
TAR Lazio, Roma, sez. 1 Quater, 25 marzo 2024, n. 5834
 
L’ANAC, per le finalità di cui all’art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50/2016, non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate.
 
A fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto, l’ANAC non dispone né della competenza né degli strumenti per accertare errori di valutazione della stazione appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, come gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale.

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