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Consiglio di Stato: revoca della concessione per nuova valutazione dell'interesse pubblico

25 SETTEMBRE 2023

Nella sentenza n. 7927 del 24 agosto 2023 il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il provvedimento con cui un Comune ha disposto l’annullamento di una procedura aperta, già aggiudicata alla ricorrente, basata sulla proposta di partenariato pubblico privato, in regime di finanza di progetto, per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione e di gestione degli impianti termici degli immobili comunali.
I giudici precisano che la nozione di revoca, regolamentata dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990, è ampia, essendo contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto, la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
In particolare, il presupposto che si differenzia in termini di particolare “ampiezza” è quello per cui l’Amministrazione può revocare il provvedimento per una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario: nel caso specifico, il Comune aveva rilevato l’errata indicazione del valore della concessione, il che, secondo i giudici, ha costituito certamente una ragione dirimente di illegittimità del bando, idonea a giustificare l’esercizio del potere di ritiro dell’Amministrazione, posto che la sottostima di tale valore ha di fatto scoraggiato altri operatori economici dal partecipare alla gara, in questo modo rappresentando un legittimo motivo di rivalutazione dell’interesse pubblico originario, stante l’asimmetria informativa di cui ha beneficiato la società appellante, la quale è stata sempre ben consapevole del maggior valore del progetto rispetto a quello considerato dall’Amministrazione.
In merito al contestato valore della concessione, il Consiglio di Stato afferma che tale valore non può essere ancorato unicamente al parametro del canone di concessione, ma deve comprendere sia i valori presenti che i valori futuri di fatturato attualizzati al momento dell’indizione della gara.