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La conversione dell’annotazione “interdittiva” in annotazione “pubblicità notizia” nel Casellario informatico di Anac è coerente con i principi e le regole vigenti in materia.

31 LUGLIO 2023

L’art. 38, commi 5 e 7 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico di Anac (approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 29 luglio 2020), dispone che «le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nella Sezione “B” confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nell’area “C” del Casellario» e che «nella Sezione “B” viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso di gara».

 
Tale meccanismo, tuttavia, sembrerebbe contrastare con quanto previsto prima dall’art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/2006 e, poi, dall’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016. Tali norme dispongono che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto la stazione appaltante debba darne segnalazione ad Anac la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave e in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto rispettivamente “fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia” e “fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.
 
In altre parole, il meccanismo di cancellazione/migrazione delle annotazioni interdittive e di loro contestuale e automatica trasformazione in annotazioni “pubblicità notizia” (disciplinate prima dall’art. 8, comma 2, lett. dd), d.p.r. n. 207/2010 e, poi, dall’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016) sembrerebbe essere in contrasto con la predeterminata e limitate efficacia temporale della suddetta iscrizione.

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