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Appalti di forniture e revisione del prezzo: modifica ammessa se il valore è sotto soglia e inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto

27 LUGLIO 2023

È applicabile al contratto di fornitura di gas medicinali tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi l’art. 106 c. 2 del d.lgs. 50 del 2016 in base al quale i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all’articolo 35 e del 10 per cento del valore iniziale del contratto.

 
Mentre il presupposto di base per l’applicabilità dell’art. 106 c. 1 lett. a) del Codice, che ammette le modifiche a prescindere dal loro valore monetario, è costituito dalla previsione delle modifiche contrattuali “nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
 
Il codice del 2016 si è limitato, nell’art. 106, a facoltizzare l’inserimento della previsione nei documenti di gara, ma solo a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento. Solo di recente, sull’onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell’energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l’istituto è stato reintrodotto con numerose norme speciali (contenute per lo più nella decretazione d’urgenza e nelle ultime leggi annuali di bilancio).
 
Mentre il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023,  ha nuovamente ammesso a sistema l’istituto della revisione dei prezzi (art. 60: “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”) strumentale alla conservazione dell’equilibrio contrattuale (articolo 9 d.lgs. 36 del 2023).

Lo stabilisce il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza del 13 luglio 2023 n. 6848.