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Tar Emilia-Romagna: niente esclusione per la bancarotta non dichiarata

12 APRILE 2021

Nella sentenza n. 208 dell' 8 marzo 2021 il Tar per l'Emilia Romagna si esprime in merito al provvedimento con cui un Comune ha annullato in autotutela, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti morali indicati in sede di gara, un provvedimento di aggiudicazione di un appalto dei lavori, sussistendo a carico del legale rappresentante dell'aggiudicataria una condanna penale definitiva per bancarotta fraudolenta non dichiarata in sede di gara: il Tar precisa che il riferimento operato nella pag. 4 del DGUE alla condanna per “frode” e non a quella per “bancarotta fraudolenta” possa esimere da responsabilità il dichiarante, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione; infatti, l'esclusione per frode prevista dal Codice appalti riguarda i soli fatti commessi in danno della UE, potendovi ad esempio far rientrare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 c.p.), ma non la bancarotta fraudolenta.