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Fornitura di medicinali; bando di gara; aggregazione in un unico lotto di più dosaggi dello stesso principio attivo; derogabilità del favor di cui all’art.51 del codice appalti

1 LUGLIO 2020

La scelta dell’Amministrazione di bandire la gara con l’aggregazione in un unico lotto di più dosaggi dello stesso principio attivo rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile dal Giudice, ove supportata da esigenze tecnico-mediche, plausibili e non arbitrarie, manifestate dagli esperti sanitari.
La limitazione della concorrenza derivante dalla deroga al principio di suddivisione in più lotti di cui all’art.51 è ragionevole laddove non sia assoluta e sia comunque funzionale a privilegiare l’esigenza di tutela della salute dei cittadini.
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