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Vendita alimenti: attività ispettive di vigilanza

23 GENNAIO 2024

L'attività ispettiva ha trovato impulso a seguito di un esposto anonimo, il quale, come noto (art. 240 cod. proc. pen.), non consente di procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità, ma esclusivamente di attivare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"».
Combinando i dati relativi alla attività ispettiva in materia di alimenti con quelli relativi all'utilizzabilità (rectius: inutilizzabilità) degli esposti anonimi, si ricava il principio secondo cui questi ultimi (al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato), lungi dal potersi considerare notitia criminis, possono costituire un mero «impulso» per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai N.A.S. e che, laddove nel corso dell'attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento - e solo in quel momento - scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen.. (Corte di Cassazione Penale sez. III 11/1/2024 n. 1250)