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IL CASO – SCIA – provvedimento – verifiche

26 MARZO 2021

IL CASO

Si chiede se è possibile emettere un provvedimento di divieto prosecuzione attività oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia. In alternativa quale altro provvedimento si può adottare per far cessare l’attività?

RISPOSTA

 Riteniamo, dato che il quesito non ne fa menzione, che la sospensione dell’attività sia da porsi in relazione alla presentazione di una SCIA presentata al SUAP, ovvero se un provvedimento di cessazione o sospensione possa essere emesso anche successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato al SUAP. Se la nostra interpretazione è corretta si rammenta che il termine di 60 giorni rappresenta l’arco di tempo all’interno del quale l’ufficio deve verificare se la SCIA presentata sia completa oppure se necessiti di integrazioni; in tale ipotesi il superamento di tale termine potrà essere sanato attraverso l’emissione di un provvedimento da emettersi, nella forma di autotutela indicate dall'art. 21-nonies della legge 241/1990, entro il 18 mesi successivi al ricevimento della SCIA. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo