10 NOVEMBRE 2020
L'art.3 comma 4 lettera b) del Dpcm 3/11/2020 prevede la chiusura di tutte le attività di vendita al dettaglio non incluse nell'allegato 23 al Dpcm, tra le quali è inserita anche il "Commercio ambulante" di prodotti alimentari e non, considerati di prima necessità. Tuttavia nell'ultimo capoverso del comma indicato è previsto che " Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari". Si chiede pertanto se nel mercato settimanale è consentita la sola vendita di alimenti. Si segnala che l'ufficio ha urgenza di ricevere la risposta per avvisare per tempo gli operatori del mercato settimanale.
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. nella quale precisa per le zone rosse quanto segue: Nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l’assenza di norme derogatorie al riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al d.P.C.M.. Per effetto del rinvio all’art. 1, comma 9, lett. ff), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni dianzi fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione