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IL CASO – carnevale – carri allegorici

13 FEBBRAIO 2020

D: Il prossimo carnevale, un associazione locale vorrebbe far transitare per le vie del centro e successivamente far sostare presso il piazzale del Centro Commerciale, n. 4 carri allegorici, utilizzati per sfilate nei comuni limitrofi, per fare ciò che tipo di autorizzazioni devono richiedere, considerando inoltre, che per arrivare devono transitare anche su strade provinciali e cosa più importante, quali certificazione devono produrre a dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza di pubblico spettacolo e della circolazione stradale?

R: Il Ministero dell'interno con circolare 1/12/2009 n. 114, consultabile sul sito alla voce prassi, ha precisato che "i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validita'. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovra' essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza; le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007. Si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico», cosi' come definiti all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. ". Qualora la sfilata non assuma le caratteristiche di spettacolo per il quale occorre la licenza di cui all'art. 68 TULPS, sarà comunque necessario inviare la comunicazione di cui all'art.25 del TULPS al Questore. L'organizzatore dovrà anche predisporre un piano della sicurezza. I veicoli che trasportano i carri allegorici se circolanti su strada a traffico aperto dovranno poi essere idonei alla circolazione e quindi rispettare tutte le regole del codice della strada ( immatricolazione, revisione, assicurazione ecc..), diversamente occorre procedere con la chiusura delle strade durante il transito e per questo occorre autorizzazione degli enti proprietari  delle strade.