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IL CASO – somministrazione – musica – disturbo – verifiche

7 FEBBRAIO 2020

D: Questo Comune con apposita ordinanza, intende disciplinare l’attività di diffusione della musica presso gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, imponendo delle generalizzate limitazioni orarie sia nelle aree esterne date in concessione, sia all’interno degli stessi locali di mescita. Chi scrive dissente da tale interpretazione poichè la diffusione della musica all’interno delle attività potrebbe qualificarsi “ancillante e servente” , (chiaramente con l’osservanza di quanto prescritto dalle varie normative in materia) rispetto all’attività primaria costituita essenzialmente dalla somministrazione di alimenti e bevande, mentre nulla quaestio per le limitazioni sulle aree esterne.

In caso di problematiche legate alla permanenza all’esterno delle attività di un gran numero di persone, con le intuibili criticità peraltro certificate dai vari organi di vigilanza, non sarebbe più opportuno ordinare la cessazione della primaria attività di somministrazione e la conseguente diffusione della musica con le limitazioni orarie ritenute più opportune per la salvaguardia del riposo delle persone?

R:  Limitazioni al libero esercizio di una impresa possono essere applicate solamente se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, questo è quanto indica l’articolo 14  del D.lgs 59/2010. Nel caso proposto dal quesito si vorrebbe attuare una forma di limitazione al libero esercizio dell’impresa non in ragione di un accertato disturbo alla quiete pubblica ma sulla base di un probabile ma non accertato disturbo. A nostro avviso sussistono già disposizioni atte a tutelare i cittadini da simili attività dannose alla salute pubblica ovvero il fatto che la diffusione della musica sia soggetta alla presentazione di una certificazione di previsione di impatto acustico e se del caso alla richiesta ed eventuale ottenimento dell’autorizzazione in deroga alle emissione superiori ai limiti stabiliti; l’utilizzo di aree pubbliche per la diffusione della musica è in primo luogo attuabile solo se la pubblica amministrazione concede il suolo pubblico, ipotesi questa che non è assolutamente vincolante per la pubblica amministrazione che nel rilascio della concessione può anche porre limitazioni. Nell’ipotesi che venga accertata una violazione al corretto esercizio dell’attività, anche a causa del forte numero di clienti che stazionano di fronte al locale quindi comunque nella responsabilità del gestore, oltre che alla sanzione prevista dall’articolo 659 del CP si potrà procedere anche all’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 10 del TULPS comminando anche l’eventuale sospensione dell’attività di somministrazione.