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Il reato di deturpamento di bellezze naturali

29 LUGLIO 2020

La legge speciale n. 394 del 1991, all’art. 19 stabilisce che nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area, essendo vietata in particolare l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque (lett. b).

La Corte di Cassazione III sez.pen., con sentenza 17485 del 09/06/2020 ha ritenuto priva di vizi l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare del sequestro preventivo delle aree perché, in area marina protetta, in violazione del divieto di alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque, aveva creato un sistema di collettamento che scaricava in mare le acque di “una palude interna – stagno di durata temporanea” presente sull’area di sua proprietà. Infatti, nonostante le difese dell’indagato asserissero che l’intervento di convogliamento a mare delle acque dell’area depressa presente nella sua proprietà non avrebbe alterato le caratteristiche delle acque dell’area marina protetta. La Corte ha ciò motivato sostenendo che che il reato era integrato già per il solo prosciugamento-della depressione naturale e convogliamento delle acque in mare, a nulla rilevando che l’area di proprietà dell’indagato non fosse ricompresa nell’area marina protetta e l’operazione non avesse influito sulla qualità delle acque del mare. Il punto focale sostiene infatti la Corte è costituito dall’alterazione delle caratteristiche dell’ambiente nel suo complesso per effetto delle opere realizzate.