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E’ omissione di atti d’ufficio se il sindaco non ordina l’urgente rimozione di sostanze pericolose

19 FEBBRAIO 2020

E’ responsabile del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), il sindaco che a fronte di reiterate denunce di organi pubblici nonchè di privati cittadini nell’arco temporale durato anni ha omesso di assumere qualunque iniziativa atta ad imporre al proprietario lo smaltimento di lastre di eternit (amianto) accatastate alla rinfusa ed all’aperto su di un terreno; iniziativa, invece, immediatamente assunta dal Sindaco subentrante mediante emissione di un’ordinanza contingibile e urgente che, tempestivamente ottemperata dall’obbligato, determinava la cessazione del pericolo di contaminazione delle aree territoriali limitrofe.Con la sentenza n.1657 del 16 gennaio 2020, la Corte di cassazione VI sez.pen. ha rigettato il ricorso avverso la condanna ribadendo chetrattasi di  reato a consumazione istantanea che può, tuttavia, palesarsi sotto forma di rifiuto implicito ovvero di persistente inerzia omissiva  senza che quindi lo si possa inquadrare come reato permanente. Secondo la suprema Corte, in sintesi,in caso di mancata adozione da parte del Sindaco di atti del suo ufficio in situazioni “potenzialmente pregiudizievoli per l’igiene e la salute pubblica è opportuno affermare con nettezza che il reato  è consumato ogni volta che l’imputato ha rifiutato di intervenire a fronte di formali sollecitazioni prospettanti la sussistenza di quella particolare situazione concreta (la presenza di rifiuti di amianto accatastati a cielo aperto in prossimità di abitazioni limitrofe che rendeva indifferibile l’adozione dell’atto d’ufficio.