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Pubblicità sui veicoli in comodato d'uso gratuito ad ONLUS o associazioni di volontariato

11 FEBBRAIO 2020

Il Ministero dell’Interno risponde ad un quesito in ordine alla circostanza per cui su un veicolo adibito al trasporto di persone diversamente abili, vengano apposti messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso.
Sostanzialmente, il Ministero ritiene che l’attuale assetto normativo non consenta di esporre messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili.
La convinzione del Ministero di basa essenzialmente sulla lettura del combinato disposto dell’art. 23 del c.d.s. e l’art. 57 del reg.
In particolare l’art. 57 disciplina in modo differenziato le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari ed il contenuto dei messaggi in relazione al tipo del veicolo e alla onerosità o gratuità della diffusione del messaggio.
La normativa prende in considerazione quattro tipologie di veicoli:

  • autovetture ad uso privato
  • veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea
  • taxi
  • altri veicoli
In particolare sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell’interesse di terzi, mentre è ammessa la pubblicità nell’esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all’indicazione del marchio e della ragione sociale.
Infine il servizio di Polizia stradale ritiene che il servizio svolto con i veicoli utilizzati dalle ONLUS o dalle associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili non può essere equiparato al trasporto passeggeri in servizio non di linea.