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La recinzione realizzata in fascia di rispetto stradale: va rimossa

Con la sentenza n. 229 del 30 gennaio 2024, Il TAR Lombardia-Milano, (Sez. II), ha respinto il ricorso di un privato contro un’ordinanza comunale che aveva imposto la rimozione di una recinzione, realizzata al limite del ciglio stradale, in fascia di rispetto

7 FEBBRAIO 2024

di Valeria Tarroni

(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza del 30/1/2024 n. 229)

La recinzione realizzata nella fascia di rispetto stradale inedificabile, indipendentemente dal fatto che sia o meno finalizzata all’esercizio del diritto dello jus escludendi alio (diritto di escludere gli altri dalla propria proprietà), va rimossa in quanto non rispetta il Codice della strada e il regolamento edilizio comunale.

La vicenda

Con la sentenza n. 229/2024, Il TAR Lombardia-Milano ha respinto il ricorso di un privato contro un’ordinanza comunale che aveva imposto la rimozione di una recinzione, realizzata al limite del ciglio stradale, in fascia di rispetto.

Secondo il ricorrente la posa di una recinzione destinata a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni e dunque diretta a far valere lo ius excludendi alios (diritto di escludere gli altri dalla propria proprietà) che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale, anche la presenza di un vincolo dello strumento pianificatorio, non può incidere negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell' art. 841 c.c.[1]

Inoltre la ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’art. 31 del Regolamento edilizio comunale che aveva esteso nel tratto interno del centro abitato la previsione in materia di distacchi di cui all’art. 26 comma 4 lett. b) che il DPR n. 495/1992 (Codice della strada) contemplata, invece, per i tratti “fuori dai centri abitati” risultando in tema di distanze delle costruzioni dal confine stradale in maniera difforme da quanto previsto dalla norma statale.

La decisione del TAR Milano

Attenzione al Codice della strada e a cosa prevede il Regolamento edilizio comunale

I giudici hanno affermato che, secondo la classificazione del Codice della strada, nella “fascia di rispetto” delle strade che consiste, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992, nella striscia di terreno esterna al confine stradale, esistono vincoli (di in edificabilità) alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Per cui, anche le recinzioni, realizzate al limite del ciglio stradale, nella fascia di rispetto, indipendentemente dal fatto che siano o meno finalizzate a far valere lo ius excludendi alios, sono soggette al rispetto del vincolo.

Il successivo art. 18 del Codice della Strada, relativo ai centri abitati, nel fare rinvio alle più specifiche norme del regolamento, prevede fasce di rispetto che inibiscono “le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti” (co. 1) e prescrizioni per la realizzazione di “recinzioni e piantagioni” (co. 4).

Il comma 4 stabilisce che “ Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”.

Il Regolamento Edilizio comunale ha esercitato tale competenza stabilendo all’art. 31 che: “la realizzazione di recinzioni, di qualsiasi tipologia, è comunque soggetta a titolo abilitativo. Lungo la strada ex SS 11, anche nel tratto interno al centro abitato, trova applicazione l’art. 26, comma 4, lett. b) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”.

Poiché la distanza della recinzione dal ciglio della strada è finalizzata a garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, deve escludersi che il Comune abbia esercitato la sua competenza in contrasto con la norma di legge.

Nota

[1] Art. 841 (Chiusura del fondo). Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.