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Ordine di demolizione, aspetti procedurali e principi

Si segnalano due recenti sentenze con cui il Consiglio di Stato nel merito dell’ordine di demolizione, in linea con la propria giurisprudenza, ribadisce principi che investono aspetti procedimentali

31 GENNAIO 2024

di Valeria Tarroni

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12/1/2024 n. 405; Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 22/1/2024 n. 6545)

Si segnalano due recenti sentenze con cui il Consiglio di Stato nel merito dell’ordine di demolizione, in linea con la propria giurisprudenza, ribadisce principi che investono aspetti procedimentali.

Ordine di demolizione atto vincolato, nessun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva

La VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 405/2024 ribadisce che:

- l’ordine di demolizione, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolato e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 4794 del 2023);

- l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 3001 del 2023);

- l'ordine di demolizione è un atto vincolato, non potendo in alcun modo ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che non può essere legittimata dal decorso di un lungo lasso di tempo (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 755 del 2023).

L’attuale proprietario (non responsabile dell’abuso) è destinatario dell’ordine di demolizione per il suo rapporto materiale con il manufatto, a prescindere dalla sua responsabilità e buona fede è il principio ribadito dalla VII sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 655/2024 sulla base della normativa vigente.

Ed infatti:

l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso; di conseguenza l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito.

La norma citata individua, infatti, chiaramente il proprietario come destinatario dell’ordine di demolizione a prescindere dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso, coerentemente con il carattere ripristinatorio e non sanzionatorio dell’ordine di demolizione, che non presuppone un previo accertamento di responsabilità, a differenza della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 09/01/2023, n.237: “La demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato. L'abusività, infatti, configura una caratteristica di natura reale, che segue l'immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, con la conseguenza che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio”).

La circostanza che l’acquisto della proprietà dell’immobile sia avvenuto in buona fede, non porta a differenti conclusioni, dovendosi escludere nella fattispecie l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di colpevolezza.