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Distanze legali tra costruzioni: principi di diritto

La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 gennaio 2024 n. 1818, è intervenuta in materia di distanze legali

24 GENNAIO 2024

di Valeria Tarroni

(Cassazione, Sez. II, ordinanza 17 gennaio 2024 n. 1818)

Con l’ordinanza n. 1818/2024 la Cassazione, in tema di distanze legali tra costruzioni e di distanze tra pareti finestrate, conferma i seguenti principi di diritto:

  • l’art. 9 del d.m. 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di almeno 10 metri tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti. La norma è tassativa e inderogabile essendo posta a tutela di interessi pubblici, avendo la finalità pubblica di garantire igiene e sicurezza;
  • sono illegittime le fonti secondarie locali deroganti la predetta disposizione, in assenza di un pubblico interesse, rappresentato dall’esigenza di omogenizzare urbanisticamente una pluralità di fabbricati;
  • le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite “se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” poiché “la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati”;
  • ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva;
  • l’art. 2-bis del dpr 380/2001 (1) ha sostanzialmente recepito l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (2)”.

Note

(1) l’art. 2-bis è stato introdotto nel TUE dall’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98
(2) sentenza n. 185 del 2016; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 189 del 2016