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Cambio di destinazione d’uso: l’accatastamento non ha valore probante ai fini edilizi

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 13 novembre 2023, n.9719

5 DICEMBRE 2023

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 13 novembre 2023, n.9719.

L’accatastamento è un adempimento di tipo fiscale e non ha valore probante di una destinazione d’uso diversa da quella del titolo edilizio.

La giurisprudenza ha chiarito che l’avvenuto accatastamento di un immobile ha valenza a fini fiscali e non vale certo a legittimare sotto il profilo edilizio gli interventi eseguiti. Alle risultanze catastali, infatti, non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso, tanto più ove smentite dagli elaborati grafici aventi ad oggetto specificatamente la porzione di immobile interessato dal mutamento di destinazione, come nel caso di specie.
A diverse conclusioni non conduce la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV n. 1712 del 26/03/2013, richiamata da parte appellante, poiché relativa ad una fattispecie in cui era stato il legislatore regionale (segnatamente l’art. 13 L.R. Liguria 6.6.2008, n. 16) ad attribuire espressamente rilevanza probatoria ai fini della destinazione d’uso (peraltro, in via meramente subordinata rispetto ad altri elementi di prova) al primo accatastamento.
Ne discende che, in assenza di un’espressa disposizione di legge, la categoria catastale relativa all’intero compendio immobiliare non può assumere valore probante di una destinazione d’uso del singolo manufatto diversa da quella costantemente emergente dalle planimetrie catastali.

Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio

Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che, per giurisprudenza costante, il cambio di destinazione d’uso di un preesistente manufatto non richiede alcun titolo abilitativo nel solo caso in cui si realizzi fra categorie edilizie omogenee. Viceversa, il cambio di destinazione che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. II, 12/11/ 2020, n. 6948; Cons. Stato Sez. VII, 17/07/2023, n. 6965 relativamente al passaggio da deposito a locale abitabile; Cons. Stato Sez. VI, 22/03/2023 n. 2913 relativamente al mutamento di destinazione da laboratorio artigianale a uso residenziale).
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it