Analisi della sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, del 20 novembre 2023, n. 1286
29 NOVEMBRE 2023
di Valeria Tarroni
Analisi della sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, del 20 novembre 2023, n. 1286
La natura precaria di un’opera edilizia, che esonera dal permesso di costruire, non si desume dai materiali con cui è costruita, ma dall’uso realmente temporaneo cui è destinata.
Il TAR-Puglia con la sentenza 20 novembre 2023 n. 1286, opera una ricognizione delle caratteristiche che un’opera deve avere per essere definita “opera precaria”.
I requisiti dell’opera precaria
In ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi:
1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo;
2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea.
La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie”. (1)
Uso oggettivamente temporaneo, per fini contingenti
La precarietà dell’opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (2).
No a valutazioni soggettive della temporaneità
La natura "precaria" di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. (Cons. Stato, Sez. VII; 12 dicembre 2022, n. 10847).
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it
Note:
(1) così Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776, Cons. Stato Sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847
(2) in tal senso: Cons. Stato, VI, 3 giugno 2014, n. 2842; Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116; v. anche: Id., 1°
aprile 2016, n. 1291.