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Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Un approfondimento sulle caratteristiche del manufatto, la casistica, l'iter procedimentale

10 NOVEMBRE 2023

di M. Petrulli

La norma

L’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) riconduce all’edilizia libera “le opere […] dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni”.
Anche il glossario dell’attività edilizia libera (DM 2 marzo 2018) si sofferma sull’argomento, come da seguente tabella:

 

Numero Opera Elemento
53 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Gazebo
54 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Stand fieristico
55 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Servizi igienici mobili
56 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili
57 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Elementi espositivi vari
58 Installazione, manutenzione e riparazione, nonché rimozione, per la quale non è necessaria la comunicazione Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

Le caratteristiche del manufatto diretto a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee

In linea di principio, un manufatto, per rientrare nella attività libera, deve possedere due caratteristiche.

La prima è di carattere funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze in capo all’interessato, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo (e non secondo la volontà dell’autore), assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la «contingenza» determinante) non superano i 180 giorni (termine che, è bene evidenziare, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l'uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni); secondo la giurisprudenza, “per «esigenze meramente temporanee» possono intendersi solo quelle del tutto transitorie e di breve durata; invero, l’aggettivo “temporaneo”, nei dizionari della lingua italiana, è definito come indicativo di qualcosa «che ha una durata limitata nel tempo», ed è «non duraturo»; l’avverbio «meramente», poi, rafforza il concetto insito nel lemma, e, quindi, la rilevanza del limite di durata […]; per "contingente" si intende ciò che è accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza. Né vi sono elementi per ritenere che il legislatore abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l'esigenza di attribuire un significato utile all'aggettivo “contingenti” rispetto all'aggettivo “temporanee” cui il primo è affiancato, induce a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della “accidentalità” dell'opera” (Cass., sez. III pen., sent. n. 32735/2020).

La seconda caratteristica è di natura strutturale, ovvero l'avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l'esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di 180 giorni dal giorno di avvio dell'istallazione).

Casistica

Ad esempio, rientrano tra le opere temporanee: uno stand per la vendita di prodotti tipici in occasione di eventi eno-gastronomici; servizi igienici mobili in occasione di eventi; una baracca di cantiere per il ricovero degli attrezzi in occasione dei lavori o un box-container di cantiere (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 21 marzo 2023, n. 161) un palco in occasione di eventi musicali o sportivi; il deposito temporaneo a cielo aperto di “semirimorchi e affini” in area agricola, in occasione della raccolta dei pomodori, per un periodo di qualche mese (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 settembre 2020, n. 1151); la realizzazione di un capanno in legno (delle dimensioni di 4 x 5 x 2,5 mt.) appoggiato sul terreno e una seconda struttura in legno scoperta, adiacente alla prima (delle dimensioni di 4 x 4 mt.), utilizzati quali depositi di mobili in occasione di un intervento di ristrutturazione dell’immobile al quale afferiscono (TAR Liguria, sez. II, sent. 1° dicembre 2020, n. 879); la realizzazione di una capanna in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 2 dicembre 2013, n. 2333).

Diversamente, non sono qualificabili come tali tutte quelle opere che perseguono un interesse stabile nel tempo, come nei seguenti casi: posa in opera, in un locale commerciale, “di una tenda, con struttura con copertura in telo plastificato e pannelli laterali in plastica, delle dimensioni di circa 30 mq.” (TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 25 gennaio 2021, n. 983); posa di alcune roulottes mantenute da lungo tempo (TAR Piemonte, sez. II, sent. 27 novembre 2020, n. 776); installazione di un manufatto in legno, posto su ruote, adibito ad uso ufficio, e un box in lamiera ad uso ripostiglio (TAR Toscana, sez. III, sent. 6 settembre 2021, n. 1156); posa di due case mobili ed un fabbricato ad uso servizi igienici, con presenza di tubazioni e fossa per raccolta liquami e posizionate da anni (TAR Piemonte, sez. II, sent. 9 luglio 2021, n. 715); installazione di una struttura prefabbricata da destinare ad ufficio di depositeria giudiziale (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 24 giugno 2020, n. 7058).

L’iter procedimentale

L’interessato è tenuto ad una preventiva comunicazione di inizio lavori (CIL) all’ufficio tecnico comunale, per la quale non è prevista l’asseverazione né la comunicazione dell’eventuale impresa che eseguirà i lavori; sarà necessario indicare sia la data di inizio lavori sia quella di conclusione, nonché descrivere sinteticamente l’intervento e la localizzazione. 

La comunicazione ha un ruolo fondamentale perché consente all’ufficio tecnico di procedere alle verifiche (in particolare, in merito alla durata), in ossequio al generale potere di controllo intestato all’ufficio dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia, con adozione di provvedimenti sanzionatori in caso di inapplicabilità del regime previsto dal citato art. 6, comma 1, lett. e-bis.

In particolare, laddove venga superato il limite dei 180 giorni, è necessario procedere all’adozione di un’ordinanza di demolizione dell’opera e ripristino dello stato dei luoghi. 

Le opere temporanee debbano rispettare i limiti inderogabili relativi all’attività edilizia (si pensi ai limiti di altezza e alla distanza fra edifici), le norme tecniche (si pensi alle norme in materia di sicurezza) e le norme previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004). 

Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, segnaliamo che detto titolo non è richiesto, ai sensi del punto A.16 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017 nei casi di “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”; diversamente, serve l’autorizzazione paesaggistica semplificata, secondo il punto B.25 dell’Allegato B del medesimo DPR n. 31/2017, nei casi di “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare”.