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Esonero dal contributo di costruzione per imprenditore agricolo professionale

Analisi della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-Quater, del 24 ottobre 2023 n. 15730

13 NOVEMBRE 2023

di Valeria Tarroni

(Analisi della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-Quater, del 24 ottobre 2023 n. 15730)

Norma e condizioni per l’esenzione

L’esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, è previsto all’art. 17, comma 3, lett. a) del dpr 380/2001 (T.U. edilizia), rubricato “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione” il quale prevede che in caso di rilascio di titolo edilizio, il contributo di costruzione di cui all’art. 16, non è dovuto per “gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”, ora imprenditore agricolo professionale (IAP) (1)
Si tratta di una scelta di favore, ancorata alla sussistenza di due condizioni: una oggettiva, costituita dal rapporto con la conduzione del fondo agricolo; l’altra soggettiva, ovvero la qualifica di imprenditore agricolo professionale del richiedente il titolo edilizio. (2)

Il caso all’attenzione del Tar-Roma

Il Tar Lazio-Roma, con la sentenza 24 ottobre 2023 n. 1573, è stato investito di una questione relativa ad un provvedimento di diniego di una richiesta di rimborso del contributo di costruzione, che il ricorrente aveva corrisposto su richiesta del Comune per un intervento di sostituzione edilizia e riqualificazione ambientale, pur ritenendolo non dovuto e chiedendone poi la ripetizione.
Per il ricorrente al momento dell’intervento, sussistevano tre requisiti per l’esonero, come previsti e disciplinati dall’art. 17, comma 3 lett. a) del D.P.R. 380/2001 e precisamente:
quello oggettivo essendo l’intervento strumentale e/o funzionale alla coltivazione del fondo agricolo;
quello soggettivo, ossia la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
quello della destinazione a zona agricola della zona oggetto dell’intervento.
La contestazione è focalizzata (unicamente) sul requisito della “destinazione a zona agricola”.
Per il ricorrente la zona dell’intervento è zona agricola in quanto ricadente nella perimetrazione di P.T.P.R. di “Paesaggio Agrario di Valore” e nella cartografia di P.R.G. nelle “aree collocate nelle zone Agricole Pedecollinari con qualità ambientali da tutelare”. Tali caratteristiche renderebbero l’area assimilabile alle zone agricole.
Per il Comune invece l’area difetta del requisito di zona agricola in quanto ricadente in zona residenziale extraurbana tipo “B” - sottozona “B2”.

Esenzione solo nelle zone espressamente qualificate dal PRG agricole “E”

La giurisprudenza ha da sempre rimarcato il carattere eccezionale e derogatorio delle ipotesi di concessione edilizia gratuita (ora permesso di costruire), a fronte del principio generale che è, invece, quello della sua onerosità, cosicché l’esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo (3)
La dizione “interventi da realizzare in zone agricole” della lett. a) del terzo comma dell’art. 17 del dpr 380/2001, fa riferimento alle zone interamente agricole e, quindi, solo alle zone “E”. (4)
Trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella generale che prevede il pagamento dell’onere di costruzione, la stessa non è suscettibile di essere applicata a zone diversamente classificate (5).
Non è invocabile l’applicazione analogica della norma pretendendo di ricavare la qualificazione agricola della zona dall’indice di cubatura previsto o dalla disciplina posta dal PTPR.
In conclusione l’eccezionalità dell’esenzione del contributo di costruzione è invocabile solo per interventi da realizzare in zone qualificate dal PRG vigente “Zona agricola E”.

Note

(1) La qualifica di “imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP)è stata sostituita con la nuova qualifica di “imprenditore agricolo professionale” (IAP) con la riforma di cui al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1.
(2) Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 13 gennaio 2022 n. 235

(3) In senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4907.
(4) Il DM 1444/1968, all’art. 2 “Zone territoriale omogenee” definisce zone E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)”;
(5) In senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2023, n. 1248 ma con riguardo al previgente art. 9 L. n.10/1977,T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 marzo 1996, n. 250 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 1993, n. 108, dove si sottolinea l’inapplicabilità dell’esenzione a costruzioni da realizzarsi al di fuori di zone espressamente qualificate come agricole dal vigente strumento urbanistico.

 

La sentenza è consultabile in https://portali.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=20171207
2&nomeFile=202315730_01.html&subDir=Provvedimenti