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Natura giuridica delle osservazioni presentate dai privati nei procedimenti di pianificazione urbanistica

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato del 20 luglio 2023, n. 7131

21 AGOSTO 2023

di Valeria Tarroni

Afferma il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 luglio 2023, n. 7131, che: “le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023 n. 21; 21 aprile 2022 n. 3018, 22 marzo 2021 n. 2422).”

Il punto espresso nella predetta sentenza si pone nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo che, in ambito urbanististico, si è più volte espressa nel senso che le osservazioni proposte dai privati nel procedimento di formazione dei piani urbanistici sono meri apporti collaborativi, e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che, il loro rigetto (o il loro accoglimento), non richiede una specifica motivazione. E’ sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Ne consegue che, in vista dell'adozione di atti di pianificazione, incombe sull'Amministrazione solo l'onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità.
Ed ancora la giurisprudenza ha affermato che le scelte urbanistiche sono una prerogativa dell’organo politico chiamato a valutare gli interessi generali, l’apporto dei privati in sede procedimentale (ex art. 13 della legge n. 241/1990) assiste l’Amministrazione in tali scelte seguendo le medesime regole procedimentali di comparazione/bilanciamento degli interessi che ben possono coincidere ed essere immuni da vizi logico – valutativi.

Dunque, la circostanza che alcune scelte urbanistiche avvantaggino singoli proprietari rispetto ad altri non “può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, giacché è inevitabile che in relazione alle diverse parti del territorio sussistano diverse possibilità edificatorie, dosate peraltro non solo in relazione a situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte latamente discrezionali” (ex multis Cons. Stato, n. 5157/2019; Cons. Stato, n. 4960/2020).
 

Il testo della sentenza è visualizzabile sul sito:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006887&nomeFile=202307131_11.html&subDir=Provvedimenti