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Impianti di distribuzione carburanti e pianificazione urbanistica

Commento a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 14 marzo 2023 n. 2647

17 MARZO 2023

Di Valeria Tarroni

Gli insediamenti degli impianti di distribuzione carburanti possono essere autorizzati in qualsiasi zona del territorio comunale ad eccezione di quelle sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e alle zone territoriali omogenee A, per il resto la localizzazione comporta un mero adeguamento dello strumento urbanistico.
 
E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2647 del 14/3/2013, ricostruendo la disciplina di liberalizzazione introdotta dal d.lgs. 32 del 11/2/1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti), il cui art. 2  dispone:
  • al primo comma, che i Comuni provvedano entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ad individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili”; 
  • al comma 1 bis, che “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”;
  • al comma 2 il potere sostituivo delle Regioni qualora i Comuni non provvedano ad individuare quanto stabilito al comma 1 nel termine pure assegnato al medesimo comma.
Le scelte urbanistiche del Comune devono essere conformi alla ratio legis che ha inteso liberalizzare l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti, passando da un regime di concessione amministrativa a quello di una semplice autorizzazione.
 
I Comuni avevano la facoltà in via generale, di individuare ulteriori zone (oltre a quelle di particolari vincoli ambientali e paesaggistici e ai Centri storici) prive delle caratteristiche per installare tali impianti, ma tale facoltà andava esercitata secondo criteri generali ed entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Alla luce del quadro normativo statale, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto non conforme alla legge e dunque illegittima, la scelta urbanistica di un Comune la cui normativa prevedeva la localizzazione di impianti di distribuzione carburanti soltanto in una zona irrilevante e specifica (zona M) del territorio comunale, rendendola impossibile in tutte le altre zone. Di conseguenza hanno ritenuto illegittimo il diniego di permesso di costruire per realizzare l’impianto in zona agricola E1 fuori dal centro abitato.
 
In riforma della sentenza del TAR per l’Abruzzo n. 358/2020, i giudici dell’appello affermano inoltre che “ove si consentisse, secondo l’orientamento seguito dal primo giudice, all’utilizzo dei poteri di pianificazione territoriale di introdurre, anche solo di fatto, effettive e penetranti limitazioni allo svolgimento di attività economiche – che altre norme di legge hanno inteso invece liberalizzare (pur se, come nella specie, nei sensi e nei limiti che si sono sopra indicati) – si avallerebbe che gli enti preposti al governo del territorio, mediante un utilizzo sviato o distorto dei loro poteri di pianificazione urbanistica, finiscano con l’ergersi ad arbitri assoluti dello svolgimento, o meno, delle attività economiche: laddove certamente non è questa la causa per cui a detti enti la legge ha attribuito il pur penetrante potere di pianificazione urbanistica.”
 

La decisione del Consiglio di Stato


Alla luce del quadro normativo statale, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimo il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un distributore in zona agricola motivato dal Comune dall’uso non ammesso in tale zona. 
 
Non è conforme alla legge la pianificazione urbanistica comunale la cui normativa prevedeva la localizzazione di impianti di distribuzione carburanti soltanto in una zona irrilevante e specifica del territorio comunale, rendendola impossibile in tutte le altre zone.

Il testo della sentenza è visualizzabile sul sito:  https://www.giustizia-amministrativa.it