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Ulteriore proroga delle scadenze di permessi di costruire, SCIA e convenzioni urbanistiche

La Legge 14/2023 di conversione del Decreto Legge 198/2022 cd. “milleproroghe” ha allungato fino a due anni la proroga straordinaria relativa ai permessi di costruire
 

8 MARZO 2023

Di Valeria Tarroni

La Legge 14/2023 di conversione del Decreto Legge 198/2022 cd. “milleproroghe” ha esteso da uno a due anni la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia) del Decreto Legge 21/2022. 

Tale estensione è contenuta nell’art. 10, comma 11-decies ed è in vigore dal 28 febbraio 2023. Riguarda i permessi di costruire rilasciati o formatisi, le Scia presentate e le convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2022).
 
Proroga permessi di costruire – SCIA – Autorizzazioni paesaggistiche
 
Sono prorogati di due anni i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del dpr 380/2001) fino al 31 dicembre 2023 e pertanto quelli rilasciati sia prima dell’entrata in vigore della nuova norma (e quindi prima del 28 febbraio 2023), sia dopo l’entrata in vigore della nuova norma (e quindi dal 28 febbraio e fino al 31 dicembre 2023).
 
La proroga trova applicazione anche alle Scia presentate entro il 31 dicembre 2023 (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a cinque anni) e alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro la stessa data (la cui efficacia viene estesa a sette o otto anni, considerato che in base all’art. 146 D.lgs. 42/2004 il termine di efficacia è pari a cinque anni ovvero sei anni se i lavori sono iniziati nel quinquennio).
 
Per poter usufruire della proroga che non è automatica, occorre che l’interessato presenti una comunicazione al Comune nella quale espliciti la volontà di volersene avvalere e dichiari che ricorrono le condizioni previste dalla legge (il titolo abilitativo non deve risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004).
 
La proroga si applica anche a permessi di costruire e SCIA che hanno già usufruito delle precedenti proroghe (art. 15 comma 2, dpr 380/2001 proroga ordinaria; art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 proroga di un anno per l’inizio lavori e di tre anni per la fine lavori, legata alla pandemia; art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 proroga di 90 giorni decorrente dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31/1/2020 e 31/3/2022).
 
Convenzioni urbanistiche e piani attuativi

La proroga da uno a due anni riguarda:
 
  • il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale formatisi fino al 31 dicembre 2023 (al fine di poter usufruire della proroga è necessario che la convenzione sia efficace a 28/2/2023, data di entrata in vigore della legge, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza sulle precedenti proroghe);
  • i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari;
  • i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.
Poiché la norma non prevede l’invio di comunicazioni al Comune, la proroga è automatica, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (art. 30, comma 3-bis D.L. 69/2013 e art. 10, comma 4-bis D.L. 76/2020), è richiesto che non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004. Si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito delle proroghe precedenti. 
 
A seguire si riporta il testo dell’art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia) del D.L. 21/2022 come modificato dall’art. 10, comma 11-decies, del D. L. 198/2022 integrato dalla Legge di conversione 14/2023
 
“1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: 
 
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”